STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"TRASPORTO PROTETTO CITTA' DI MANTOVA"
ONLUS
Art. 1 Costituzione
1.1 - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Trasporto Protetto Città di Mantova", ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del DL 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerato ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell'art. 10 del DL 4 dicembre 1997, n. 460.
1.2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
1.3 - La durata dell'organizzazione è illimitata.
1.4 - L'organizzazione ha sede in Mantova Piazzale Michelangelo n. 1.
Art. 2 - Scopi
L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei volontari aderenti alle associazioni socie, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.
L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3 - Finalità
L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
1. sviluppare l'iniziativa di operare in tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare i rischi o le conseguenze dell'emarginazione soprattutto dei più deboli.
2. in particolare l'associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire un servizio di "traporto protetto" per esigenze di cure ed assistenza, relazioni sociali, visite mediche, visite a ricoverati in luoghi di cura, visite cimiteriali ecc. di soggetti parzialmente non autosufficienti e comunque in situazione di difficoltà.
L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 - Associazioni socie dell'organizzazione
4.1 - Sono soci dell'organizzazione le associazioni che hanno sottoscritto il presente atto costituziione e lo statuto allegato (fondatori) e le associazioni, enti e istituzioni che condividono le finalità dell'organizzazione che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Non è ammessa la figura del socio temporaneo, La quota associativa è intrasmissibile.
I soci sono rappresentati dai loro rispettivi legali rappresentanti e qualora gli stessi non intendano farlo dichiarano, dandone comunicazione scritta, la persona delegata a rappresentare l'associazione di appartenenza.
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonchè nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.
Ciascun socio ha diritto di voto, in particolare ad esempio per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
4.2 - Il numero delle associazioni aderenti è illimitato
4.3 - I volontari aderenti alle associazioni socie hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione delle associazioni aderenti:
4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'associazione dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.
4.4.2 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'assemblea dei soci su domanda scritta dell'associazione o dell'ente richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e il rappresentante legale che rappresenterà il nuovo socio nell'assemblea. Alla domanda dovrà essere allegato lo statuto dell'associazione o ente richiedente. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'assemblea, che deve prendere in esame le domande delle nuove associazioni nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro delle associazioni socie dell'organizzazione.
4.4.3 - Le associazioni socie cessano di partecipare all'organizzazione:
- per recesso volontario;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari dei volontari dell'organizzazione socia, nell'espletamento delle attività come definite all'art. 3 del presente statuto;
- per persistente violazione degli obblighi statuari dei volontari dell'organizzazione socia;
4.4.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti
5.1 - Le associazioni socie possono essere chiamate a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.2 - I soci hanno il diritto di:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
5.3 - I soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi socaili;
- a versare il contributo stabiliti dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti delle associazioni socie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti, così come sopra indivituati, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
Art. 6 - Patrimonio - Entrata
6.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da evenutali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;
6.2 - Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
6.2.1 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6.3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componenete del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione:
7.1 - Organi dell'organizzazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Portavoce.
Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.
Art. 8 - Assemblea
8.1 - L'assemblea è costituita da tutte le associazioni socie dell'organizzazione.
8.2 - L'Assemblea è convocata dal Portavoce ed è di regola dallo stesso presieduta. E' convocata mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almento 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; e mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.5 - L'assemblea ordinaria viene convocata per:
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- ammissione nuovi soci
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8.6 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
8.8 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dall'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
8.10 - Ogni socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei portavoce ed è composto da cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Portavoce e un Portavoce Vicario.
9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consuntivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Portavoce e il Portavoce Vicario;
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Portavoce per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'appositov registro.
Art. 10 - Portavoce
10.1 - Il Portavoce è il rappresentante legale dell'associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
10.2 - Il Portavoce:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Portavoce Vicario, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Portavoce Vicario fa piena prova dell'assenza per impedimento del Portavoce.
Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.
Art. 12 - Collegio dei Garanti
L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 13 - Gratuità delle cariche
13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.
Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
13.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 14 - Bilancio
14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.
Art. 15 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione
15.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dellì'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art. 16 - Norme di rinvio
Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al DL 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.
Art. 17 - Norme di funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.